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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
4.05.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione del credito ed al fine della perequazione dei metodi di accertamento induttivo alla luce della crisi economica e finanziaria, dovrà essere posto in essere un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
2. I settori economici che, sulla base dell'analisi di cui al comma 1, risultano in crisi, sono individuati tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato.
3. Con riferimento ai settori economici individuati dal Provvedimento di cui al comma 2, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi dì settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisirti di gravità, precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.