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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
4.02.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Portabilità dei conti correnti).

«1. Nel caso in cui il consumatore trasferisca il proprio conto corrente da una banca all'altra, l'istituto presso cui il conto era intrattenuto originariamente, deve comunicare entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia legale conoscenza, a tutti i soggetti titolari di R.I.D., ovvero di autorizzazioni ad addebito periodico, che le richieste saranno soddisfatte dal nuovo istituto di credito verso cui il consumatore ha trasferito il proprio conto, fornendo l'indicazione del codice IBAN: Tale comunicazione sarà gratuita per il consumatore e non potrà in nessun caso essere richiesto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.

2. L'istituto di credito che non effettua le comunicazioni nei termini di cui al comma 1 è responsabile di violazione delle norme a tutela della concorrenza ed è segnalato all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.
3. L'istituto che, con qualunque modalità, richieda un compenso, anche a titolo di rimborso spese, per il trasferimento del conto corrente è punibile dall'Autorità, in base alla gravità ed alla reiterazione del comportamento, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.».