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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.9. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
3.9.
inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente: «Articolo 123-quater (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».