Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«3. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
4. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono incrementate di 300 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 2 e 3.