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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
2.01.
inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Impegno diretto della Cassa depositi e prestiti nella realizzazione di opere di pubblica utilità).

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a finanziare, tramite la finanza di progetto, oltre ai soggetti di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche progetti di loro titolarità la cui realizzazione viene effettuata da soggetti terzi, purché italiani, e la cui destinazione sia di pubblica utilità, utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 citato.