stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.9. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.9.
inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito)
.

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».