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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.60. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.60.

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiundere la seguente:
d-bis)
immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cessione di una quota delle riserve auree italiane).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.