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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.44. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.44.
inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche e di favorire l'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40:, all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente «L'annotazione di surrogazione e richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata. Tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore»;
b) al comma 3 dopo le parole: «mediante scrittura privata» la parola: «anche»è soppressa;
c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:
«3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».