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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.42. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.42.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro dei Tesoro, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.