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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.38. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.38.
inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, la partecipazione di soci sovventori in deroga all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 150, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-ter. L'ammontare del capitale sottoscrivibile da ciascun socio sovventore non può superare 1 milione di euro, in deroga all'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al partecipante non si applica la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
5-quater. Anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie, uno degli amministratori, per tutta la durata della partecipazione dei soci sovventori, deve essere scelto tra i candidati designati dai soci sovventori medesimi. Ogni socio sovventore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
5-quinquies. La presente disposizione si applica a condizione che il numero dei soci non sia inferiore a 500 ed il capitale versato non sia inferiore a 4 milioni al momento dell'ammissione del socio sovventore.
5-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del presente articolo.