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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
01.01.
inammissibile

Premettere il seguente:

ART. 01.
(Misure urgenti per l'alloggio di mutuatari insolventi).

1. Al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane, ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione, gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sono ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, al valore residuo non ammortizzato alla data di notifica del pignoramento dell'immobile, al netto degli oneri fiscali per IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e imposta di Registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti.
2. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi di cui al comma 1 a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:
il valore della situazione economica equivalente (ISEF) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risulti non superiore al valore da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
l'insolvenza del mutuatario si sia verificata senza dolo, colpa grave o negligenza del debitore e per eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore accertato per l'anno in cui si è verificata l'insolvenza, e, in particolare, perché le rate erano, in tale anno, superiori al 30 per cento del reddito del mutuatario.

3. La durata del contratto di locazione è commisurata alla Per le finalità di cui al presente articolo sono definiti canoni sostenibili i canoni di importo compreso tra il 30 e il 50 per cento dei canoni di locazione medi di mercato del comune in cui si trova l'immobile.
4. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione. In caso di esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra quanto pagato per l'acquisto dell'immobile dagli Istituti autonomi case popolari e i canoni di locazione sostenibili pagati dal medesimo mutuatario sino a tale data, mediante applicazione del tasso d'interesse legale.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla definizione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, e alla modifica delle procedure esecutive vigenti per il pignoramento e la vendita degli immobili.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo speciale per l'alloggio di mutuatari insolventi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro. Il Fondo interviene per il finanziamento dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1.
In sede di prima applicazione, agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di una somma pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 7 e seguenti dell'articolo 1. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base dei dati relativi alle insolvenze su mutui garantiti da ipoteca su immobili da destinare ad abitazione principale, riscontrate dagli istituti di credito presenti nel territorio regionale.