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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2008  [ apri ]
3.1.
riammesso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate,
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.