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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2008  [ apri ]
1.03.
approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di concessione della garanzia statale» con le seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «2-bis, commi 1 e 3,»;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. È abrogato il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.

Il Relatore