stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.4.4.8. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2008  [ apri ]
0.4.4.8.

Dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle «Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento» la cui lista è stata pubblicata dal consorzio «Patti chiari», hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.

em. 4.4.