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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.022. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
5.022.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche ed alle persone giuridiche, ed in particolare a quelle che necessitano delle garanzie rilasciate dalle «Fondazioni ed Associazioni per la prevenzione dell'usura», il «Fondo per la prevenzione dei fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrato con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010, 2011. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 le parole «70 per cento» sono sostituite con «60 per cento» e le parole «30 per cento» con «40 per cento».
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione proporzionale alla tabella C di tutte le voci di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, fino a concorrenza degli importi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.