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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.021. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
5.021.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo frodi finanziarie).

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.