Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.