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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.012. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
5.012.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali per gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011, si detrae un importo pari al 23 per cento,».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.