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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
5.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Mediazione creditizia).

1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'albo costituito ai sensi del comma comma 2.
2. È istituito l'albo dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Esso provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia e sotto la supervisione della Banca d'Italia medesima.
3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'albo quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;
d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

f) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti indicati nella lettera d) del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
5. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di mediazione e tutti i soggetti dei quali le società medesime si avvalgano nell'esercizio della loro attività a qualsiasi titolo devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 6.
6. Tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, per conto delle società di mediazione creditizia devono avere superato una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo.
7. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da soggetti iscritti ad altri albi professionali, salvo che non siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 5.
8. Ai fini dell'iscrizione nell'albo i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'albo, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
9. Ai fini della tenuta dell'albo, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere alle società di mediazione creditizia la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
10. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni.
11. La pubblicità dell'attività di cui al comma 1 per mezzo della stampa è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell'iscrizione nell'albo di cui al comma 2.
12. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
13. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
14. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da 2.066 euro a 10.330 euro.
15. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Banca d'Italia, definisce il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e determina i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dai commi precedenti e alle relative forme di pubblicità;
b) all'iscrizione nell'albo ed alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;
c) ai poteri di supervisione della Banca d'Italia sull'organismo di cui al comma 2, ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.

16. Il Ministero dell'economia e delle finanze fissa annualmente con decreto, adottato sentito l'organismo di cui al comma 2, l'ammontare massimo dei contributi e delle altre somme che l'organismo può riscuotere dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria allo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo organismo e tenendo conto, per la determinazione delle quote individuali, dei volumi di attività degli iscritti.
17. Le società di mediazione creditizia che intendano superare le soglie dimensionali con riferimento ai volumi dei finanziamenti intermediari, al numero dei dipendenti e dei clienti ed all'articolazione territoriale individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, devono iscriversi, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni. Tali società rimangono iscritte anche nell'albo previsto dal comma 2 del presente articolo.
18. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, superino le soglie dimensionali previste dal regolamento di cui al comma precedente del presente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
19. L'utilizzo, nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, di documentazione falsa o contraffatta al fine dell'ottenimento del finanziamento, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
20. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando l'attività di mediazione è svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari.

Art. 5-ter.
(Disposizioni transitorie).

1. Fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari di attuazione delle modifiche apportate dal presente decreto-legge alla legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, nonché le relative disposizioni di attuazione.
2. L'organismo di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come sostituito dal presente decreto-legge, deve essere costituito entro tre mesi dall'adozione delle relative disposizioni regolamentari da parte del Ministero dell'economia. Fino alla costituzione dell'organismo, alla tenuta dell'albo dei mediatori creditizi provvede la Banca d'Italia e nell'albo medesimo non sono ammesse nuove iscrizioni.