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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.016. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
4.016.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica alle norme sul credito al consumo).

1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intennediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti: a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo; b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori; c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina.
5-ter. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti: a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno; b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo; c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti; d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.»;
b) dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:
«Articolo 123-ter (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente: a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.
2. I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvisionali per tale atività dai finanziatori o dai consumatori.
3. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito.
4. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.
c) dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:
«Articolo 123-quater (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività

di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.
c) all'articolo 125 dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: «3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni.».

2. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente: Articolo 16-bis (Sanzioni) - 1. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
2. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
4. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
5. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
6. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.