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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.015. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
4.015.
inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Educazione finanziaria).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia la realizzazione di programmi di Educazione finanziaria, destinati agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori. 1 programmi sono ripartiti tra i corsi di matematica per la parte tecnica e quelli relativi alla cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la parte economico-sociale. All'attuazione del presente comma si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le Associazioni riconosciute dei consumatori, nell'ambito delle risorse disponibili preso il Ministero delle attività produttive per le iniziative in favore dei consumatori, possono svolgere progetti di Educazione finanziaria rivolti ai cittadini. I progetti sono presentati al Ministero delle attività produttive entro il 30 aprile di ciascun anno, per essere avviati nell'ottobre successivo.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Ministero delle Attività Produttive individua le risorse disponibili ed i contenuti minimi dei progetti. Con il medesimo decreto il Ministero provvede ad emanare il relativo bando di assegnazione.