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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.8. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
3.8.
inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente: «Articolo 123-ter - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Al fine del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. II compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.»