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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
3.7.
inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 3-bis della legge 24 luglio 2008 n. 126 sono aggiunti i seguenti:
3-ter. Al fine di prevenire l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso di una azione esecutiva possono avvalersi delle condizioni di rinegoziazione prevista nella convenzione stipulata fra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo comma 1 della Legge numero 126 del 24 luglio 2008, mutuatari che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.
3-quater. Gli istituti di credito che aderiscono ed aderiranno alla convenzione addebitano, in deroga alle norme sull'anatocismo, gli interessi pregressi sul conto di finanziamento accessorio di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 24 luglio 2008 numero 126 e cancellano in toto gli interessi di mora. Il capitale residuo così calcolato sarà oggetto di un piano di ammortamento con le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 numero 126 e della Convenzione fra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze.