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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.6.
inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Agli incrementi del valore nominale delle partecipazioni degli istituti di credito al capitale della Banca d'Italia iscritti in bilancio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si applica un imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 10 per cento.
3. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1

sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.