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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.43. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.43.
inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.