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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.25. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.25.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) la rinegoziazione in termini più favorevoli alla clientela, ed in particolare alle imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, dei contratti con i quali sono stati collocati strumenti finanziari derivati o swap o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela, ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione;».