stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.10.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti:, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito di strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui, all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Strumenti finanziari derivati ammessi)
.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare.