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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.1.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui ratios patrimoniali fossero inferiori ai parametri vigenti.
7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.
7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma 7-bis non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno».