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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.08. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
5.08.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 362 le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Ammistrazioni dello Stato» sono sostituite dalla seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;
b) il comma 363 è sostituito dal seguente:
«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto»;
c) al comma 364 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;
d) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate»,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici»;
e) il comma 366 è sostituito dal seguente:
«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010».