stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.010. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
5.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Portabilità dei mutui bancari). - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «in caso di mutuo», sono aggiunte le seguenti: «di qualsiasi tipologia»;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «senza formalità», sono aggiunte le seguenti: «anche con scrittura privata non autenticata»;
c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.»;
d) all'articolo 8 comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.»;
f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del presente decreto la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza».