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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.109. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
4.109.
inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:
«Art. 123-bis. - (Sanzioni). - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 al 50 per cento della somma concessa a prestito».