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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.013. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
4.013.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e da un avvocato».
2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: «Autenticazione consiste nell'attestazione da parte dì un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione devono essere predisposte disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.