Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora intermediari bancari o finanziari abbiano disposto la revoca di un mutuo concesso ad imprenditori a seguito di interruzione dei pagamenti delle relative rate nel corso dell'esecuzione del contratto, all'imprenditore è accordato un termine non inferiore a dodici mesi per il rimborso dell'ammontare residuo del mutuo alla data di revoca dell'affidamento, salvo diverso patto, per dilazioni anche superiori a 12 mesi, eventualmente intervenuto fra le parti per il rimborso del mutuo residuo.