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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0104. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2008  [ apri ]
3.0104.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Fondo di sostegno ai pagamenti delle PMI). - 1. Al fine di garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei prestiti in essere concessi dalle banche alle micro, piccole emedie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di sostegno ai pagamenti, di seguito denominato «Fondo» La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale.
2. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2010 per non più di 5 mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità, i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di posticipazione, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.