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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0103. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2008  [ apri ]
3.0103.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di favorire l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti dei debitore.