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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0102. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2008  [ apri ]
3.0102.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato). - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad una azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al comma 2.
2. La banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confrontidei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.