Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'Articolo 106, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è aggiunto, in il seguente periodo: «Nel caso di partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, enti pubblici o da soggetti da questi controllati, l'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente non determina l'obbligo di offerta di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 24 mesi, entro il quale le azioni devono essere cedute o annullate. La CONSOB può con proprio provvedimento prorogare tale termine di ulteriori 12 mesi».