Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e deldebitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1.
(Non sono comprese quelle dichiarate inammissibili e quelle votate)
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno.