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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.110. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
4.110.
inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, all'articolo 125, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni».