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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.107. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
4.107.
inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, predispone annualmente delle tabelle indicanti: le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo; le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori; l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
1-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
a) le percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
b) le percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.