Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di riduzione del tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione. Tale riduzione deve determinare un tasso di interesse non superiore a quello risultante dall'applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata aumentato di centocinquanta punti base.