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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.010. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
4.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modificazioni al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). - 1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. II Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.
5-ter. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
5-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo»;

b) dopo l'articolo 123, sono inseriti i seguenti:
«Art. 123-bis. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

2. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.
Art. 123-ter. - (Sanzioni). - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito»;
c) all'articolo 125, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni».