Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Tasso d'interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa). - 1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vi gente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di centocinquanta punti base.