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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0100. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
3.0100.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione con l'obiettivo di favorire, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore;
b) l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad un'azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al successivo periodo. A questo fine la banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di sette o più rate se la rata è mensile.