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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
1.7.
inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che la banca interessata, qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1.1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione deve avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.