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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
1.5.
inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli da 2621 a 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:
1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilitàè estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
2) gli amministratori che:
a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;
b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'articolo 2433-bis;
b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilitàè esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore al 10 per cento da quella corretta.
Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.
Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali».

2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2621-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:
1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;
3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.
Art. 2621-ter. - (Circostanze attenuanti ed estinzione del reato). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.
Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

3. L'articolo 2622 dei codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (Divulgazione di notizie sociali riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Il delitto è perseguibile d'ufficio».

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) al secondo comma, le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000».

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000»;
b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.
8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000»;
c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui ai commi primo e secondo,».

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa ,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «della reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000».