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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.47. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
1.47.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentita la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1.1. che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla trasmissione al Parlamento del relativo schema.

Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole:
sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti con le seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio). - 1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata «Commissione», al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.