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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.204. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
1.204.
approvato

Al comma 3, sostituire le parole da:, sono privilegiate fino alla fine del comma con le seguenti: «:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo».

La Commissione