Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non può essere superiore a 500.000 euro annui.