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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 29/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2011  [ apri ]
3.1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 11. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.