Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 11. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.